Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono arricchire l’offerta formativa anche nelle sezioni ospedaliere e con il servizio di istruzione domiciliare, per assicurare, nella misura massima possibile, l’esercizio dei diritti all’istruzione e alla salute.
Le Circolari Ministeriali emanate annualmente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dèttano le norme per l’assegnazione dei finanziamenti per le Scuole che seguono alunni costretti a trattenersi in ospedale o a domicilio, per cause salutari.
Oltre ai finanziamenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinati al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta formativa, altre fonti di contributo possono concorrere alla realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare, in ogni ambito territoriale, da parte di altri soggetti istituzionali, quali Comuni e Regioni, con specifici impegni di spesa.
Questa normativa è fondamentale per garantire il diritto allo studio ad alunni, che non possono frequentare la propria scuola a causa di gravi patologie.
Le condizioni necessarie per poter ottenere la presenza di docenti della propria Scuola in ospedale o a domicilio sono:
- la diagnosi medica che precisi la causa di impedimento e la durata;
- l’iscrizione alla propria Scuola e l’assegnazione della classe.
La gestione del servizio di istruzione domiciliare è affidata agli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi, a seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata.
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie e tale modalità di servizio scolastico non va confusa con la disabilità che, come è noto, fa riferimento alla Legge 104 del 1992. Il ricorso all’istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità è possibile nel caso in cui l’alunno si ammali di una patologia compresa nell’elenco e che comporti un ricovero in ospedale.
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni in ospedale, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento.
Per altre informazioni è possibile collegarsi al portale dedicato alla Scuola in ospedale.
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; (art. 11)
- Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare dicembre 2003;
- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute del 24 ottobre 2003;
- Circolare del 7 agosto 1998 n. 353;
- Legge 18 dicembre 1997 n. 440;
- Circolare del 2 dicembre 1986 n. 345
Numero verde 800-810-810 Segnalazioni e suggerimenti
(Fonte: informadisabile.it)