Stai per diventare mamma e sei una lavoratrice precaria? Anche per le mamme precarie è previsto un assegno di maternità, che si può richiedere allo Stato o al Comune di appartenenza. L’assegno di maternità dello Stato, a carico dello Stato, viene concesso direttamente dall’Inps. L’assegno di maternità dei Comuni viene erogato dall’Inps in presenza di particolari requisiti di reddito.
L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto dalla madre o dal padre, anche in caso di adozione o di affidamento preadozione. Per chiedere l’assegno è necessario essere residenti in Italia o in uno stato dell’Unione Europea, avere la cittadinanza italiana o essere in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari.
La madre, se lavoratrice, deve aver maturato almeno 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’arrivo del bambino in caso di adozione; se non lavoratrice, deve aver maturato almeno 3 mesi di contributi ed il periodo tra la fine del lavoro e la data del parto o dell’arrivo del bambino adottato non deve essere superiore a 9 mesi; se ha perso il lavoro durante la gravidanza, deve aver maturato almeno 3 mesi di contributi dai 18 ai 9 mesi precedenti la data del parto o dell’arrivo del bambino adottato.
Il padre può chiedere l’assegno nei seguenti casi se è in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre:
– in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre;
– in caso di affido preadottivo, quando è avvenuta la separazione dei coniugi nel corso della procedura di affidamento;
– in caso di adozione, quando è avvenuta la separazione dei coniugi;
– in caso di adozione se non è coniugato;
– nel caso in cui abbia riconosciuto il neonato o sia coniuge di una donna adottante o affidataria preadottiva e che la madre naturale o adottiva sia morta, il padre deve essere in possesso di regolare soggiorno e residenza in Italia, avere la potestà sul minore, non aver affidato il minore a terze persone e la madre non deve aver usufruito in precedenza dell’assegno.
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Per chi è in possesso di tutti i requisiti richiesti, per il 2013, è previsto un assegno di 2059,43 euro a carico dello Stato.
L’assegno di maternità dei Comuni, che non può essere cumulato con quello statale, può essere richiesto dalle cittadine italiane, dalle cittadine comunitarie e dalle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia. Per la richiesta di questo assegno le mamme devono essere in possesso di determinati requisiti reddituali previsti da ogni singolo Comune (è necessario informarsi quindi presso la sede dell’Inps di competenza o presso il Comune di appartenenza per sapere quali sono i requisiti reddituali).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Per il 2013 è previsto un assegno di 334,53 euro mensili per 5 mesi (in totale 1672,65 euro). L’assegno potrà essere versato solo nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non superi il valore previsto dal comune.
Buongiorno,
Mi sorge un dubbio. Io sono libera professionista ed è come se fossi precaria, guadagnando poco e dando metà del mio reddito allo Stato. Io verrei considerata precaria? Avrei diritto a questo assegno dato che per i liberi professionisti non è previsto nessun assegno di maternità che spetta ai dipendenti?
Grazie
Cara Sabina, i lavoratori autonomi, liberi professionisti, non sono considerati precari ma se ci fossero sviluppi o modifiche ti consigliamo di chiedere conferma al tuo commercialista.
Salve volevo chiedere mio figlio e nato a novembre io sono indietro con le prtich per chiedere assegno lo perdo assegno o come funziona se per favore potrei avere una risposta grazie