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Bonus bebè 2015: è finalmente possibile richiedere i contributi

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Con l’entrata in vigore del decreto attuativo approvato (il 10 aprile) dal Consiglio dei ministri, sono finalmente operative le modifiche al bonus bebè previste dalla Legge di stabilità del 2015. Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosce un contributo di importo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.

Chi può richiederlo?

Possono farne richiesta i genitori cittadini italiani, ma anche i membri di uno Stato dell’Unione europea o di uno Stato extracomunitario se risiedono in Italia e se possiedono il permesso di soggiorno. L’agevolazione è valida soltanto per i genitori che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

I limiti

Non mancano, però, gli svantaggi. Innanzitutto per ottenere il bonus bisogna essere in condizioni economiche particolarmente sfavorevoli: la soglia dell’Isee richiesta è eccessivamente bassa.

Se l’Isee non supera i 7.000 euro annui l’importo è raddoppiato, ma parliamo pur sempre di 160 euro al mese.Il bonus bebè spetta ai figli nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo è nato alle 11:59 del 31 dicembre 2014 i neo genitori non ha diritto all’agevolazione. Inoltre l’assegno verrà versato fino al terzo anno compleanno o, in caso di adozione, fino al terzo anno in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia. È assolutamente necessario, però, che rimangano invariati i requisiti richiesti per accedere al bonus bebè.

Come fare per ottenerlo

Per ottenere il bonus occorre fare una richiesta compilando una domanda online sul sito dell’Inps e inviandola, in via telematica, all’Istituto se si possiede il codice PIN, oppure rivolgendosi ad un Caf, un patronato o un intermediario abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e a trasmetterlo direttamente all’Istituto. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l’entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l’INPS, provvederà a verificare se possiedi i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità. Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2015, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest’ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa. Il bonus dura tre anni, ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus, l’Inps ne sospende l’erogazione.

Quando viene revocato

Alla famiglia non viene più erogato dall’assegno anche in caso di:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi;
  • affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

In tutti questi casi, i genitori devono comunicare subito all’Inps la causa di decadenza e se non lo fanno devono restituire le somme indebitamente percepite. Infine, si deve mettere in conto che se l’Inps, per tre mensilità consecutive, spende per il bonus bebè più di quanto preventivato, le domande non verranno più accettate fino a quando non verrà rideterminato l’importo annuo dell’assegno e i valori Isee per l’accesso al beneficio.

(fonte: altroconsumo.it)

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1 Commento

  1. davvero un articolo ben scritto e soprattutto chiaro. Peccato che io però non ne possa usufruire poiché non sono in attesa di un bebè, ma è sempre bene saperle certe cose…non si sa mai !!!!!hihihihihihi

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