Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’Art. 172 del Codice della Strada, (modificato dal Decreto Legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con la Circolare del Ministero dell’Interno. L’impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini presenta regole diverse a seconda del tipo di veicolo sul quale il bambino è trasportato e se il veicolo sia provvisto o no di cinture di sicurezza. Tutti i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati sui veicoli devono essere di tipo omologato, questo dovra’ risultare da apposite targhette recanti il marchio del costruttore, l’identificazione del paese di produzione, la classe, il numero ed il regolamento di omologazione.
Trasporto di bambini in bicicletta
Il Codice della Strada consente il trasporto di bambini fino ad 8 anni di età, accompagnati da un maggiorenne e solo usando un seggiolino di protezione omologato.
Il seggiolino deve essere dotato di:
- bretelle e cinture di contenimento;
- struttura di protezione dei piedi e degli arti inferiori,
- schienale di sostegno.
- braccioli di sostegno arti superiori.
Seggiolino anteriore: per bimbi di peso tra i 9 e 15 kg. Da posizionare sulla parte rigida del telaio della bicicletta, non deve mai ostacolare la visibilità del conducente.
Seggiolino posteriore: per bimbi fino ad 8 anni di età. Da posizionare sul telaio o il portapacchi della bicicletta, dietro al conducente del mezzo.
Assicurarsi che il vostro mezzo abbia sempre:
- gomme e freni in piena efficienza;
- luce anteriore (bianca o gialla) e luce posteriore (rossa);
- campanello di segnalazione;
- catadiottri sui pedali e sulle ruote.
Usare il casco di protezione omologato è buona norma per proteggersi da possibili urti alla testa (previene l’85% dei traumi in caso d’incidente stradale).
I ciclisti che circolano fuori da centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, e sempre nelle gallerie, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Trasporto di bambini in ciclomotore
Il Codice della Strada consente il trasporto di un bambino sul ciclomotore soltanto se:
- omologato per il trasporto del passeggero;
- dotato della nuova targa rettangolare;
- il conducente del mezzo è maggiorenne;
- il bambino indossa il casco protettivo omologato;
- il bambino è seduto dietro al conducente del mezzo.
NB: È ASSOLUTAMENTE VIETATO IL TRASPORTO DI MINORI DI 5 ANNI (art. 170 del Codice della Strada). La violazione comporta una sanzione amministrativa. Il divieto è previsto anche se il bambino è posto su un dispositivo di adattamento del sedile al ciclomotore.
Trasporto di bambini in motociclo
Il Codice della Strada consente il trasporto di un bambino in moto solo se:
- è posizionato in modo stabile ed equilibrato sul seggiolino o sull’imbracatura omologata;
- è seduto posteriormente al pilota del mezzo;
- indossa il casco protettivo omologato;
- appoggia i piedi sulle pedane.
È VIETATO IL TRASPORTO DI MINORI DI 5 ANNI (art. 170 del Codice della Strada). La violazione comporta una sanzione amministrativa. Il divieto è previsto anche se il bambino è collocato su un dispositivo di adattamento del sedile del motociclo.
NB: è segno di “buona educazione stradale” essere ancora più prudenti alla guida, evitare i tratti particolarmente trafficati e pericolosi e procedere sempre ad una velocità costante e moderata.