Il ministero del Lavoro è intervenuto a chiarire le recenti modifiche sulla materia dei congedi [1].
È stata ampliata la possibilità di fruizione dei congedi parentali, anche a ore, secondo le disposizioni adottate dai contratti collettivi. Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del figlio, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato).
L’astensione complessiva di entrambi i genitori non può comunque superare i dieci mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi: in questa ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
La comunicazione con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull’intenzione di fruire del periodo di congedo parentale (almeno 15 giorni prima) deve contenere anche l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Durante il periodo, potranno anche essere concordate adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, osservando quanto eventualmente disposto dai contratti collettivi.
La contrattazione collettiva di secondo livello può disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Lo spazio di manovra delle intese di secondo livello è a 360 gradi, poiché non è neppure circoscritto attraverso deleghe, che talvolta il legislatore affida alla contrattazione nazionale, nei confronti dei livelli inferiori. La palla passa quindi alle parti che potranno operare con una logica “fai da te”, ma solo migliorando le politiche di welfare aziendale, poiché questa novità dovrebbe consentire una maggiore elasticità nella conciliazione famiglia-lavoro, seppure contemperata con le esigenze datoriali.
Soggetti
Possono fruire del congedo parentale i lavoratori dipendenti pubblici e privati in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali, adottivi o affidatari. Non spetta, invece, ai lavoratori domestici
La durata
Ci si può avvalere del congedo parentale per un periodo che non superi i 10 mesi tra i due genitori, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino. In caso di part-time verticale, non è riconosciuto durante le pause contrattuali. In caso di malattia sorta durante il congedo, prevale il trattamento della prima
Il trattamento economico
Al lavoratore-genitore richiedente spetta il 30% della retribuzione percepita nel mese o periodo lavorato precedente l’inizio del congedo, di norma fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino e per un periodo massimo di 6 mesi tra i genitori
Certificati di gravidanza trasmessi solo in via telematica
Il certificato che attesta lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto e la documentazione relativa alla nascita del figlio, non dovranno più essere trasmessi dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro e all’Inps (il certificato di nascita deve arrivare entro 30 giorni), ma saranno inviati esclusivamente in via telematica dal medico del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, usando il sistema di trasmissione telematica della certificazione di malattia già adottato dai medici di famiglia.
Questa modalità dovrà però essere resa operativa attraverso un decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia, da emanare entro il 21 dicembre 2013, che definirà le modalità applicative. Queste decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.
Le stesse modalità riguarderanno anche il certificato di interruzione della gravidanza, che dovrà essere trasmesso dalla struttura sanitaria all’Inps, in via telematica.
In entrambi i casi, sarà l’Inps a mettere a disposizione del datore di lavoro la documentazione sanitaria in questione, con il sistema in uso per i certificati di malattia.
Permessi per la malattia del bimbo
La certificazione di malattia necessaria al genitore per godere dei congedi deve essere inviata all’Inps dal medico curante, in via telematica
L’Inps invia poi la certificazione al datore di lavoro interessato e all’indirizzo e-mail del lavoratore che ne faccia richiesta.
[1] Min. Lavoro, interpello n. 25/2013 che ha chiarito le modifiche introdotte all’articolo 32 del Dlgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) a opera della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012).
Fonte: http://www.laleggepertutti.it