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Inps, al via il voucher maternità: 600 euro al mese per sei mesi

inpsL’Inps ha avviato la procedura telematica per richiedere i contributi economici da utilizzare, qualora si rinunci a sfruttare il congedo parentale (la famosa ‘maternità facoltativa’), per il servizio di baby sitting o per pagare gli oneri relativi ai servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati. Si tratta del cosiddetto ‘voucher maternità’ introdotto con la riforma Fornero in via sperimentale per il periodo 2013-2015. La novità per le madri lavoratrici è che il prossimo anno ci sono sul piatto 600 euro al mese, per un massimo di sei mesi, quando in precedenza l’assegno era della metà del valore (300 euro). Nel tempo, la platea è stata estesa anche al settore statale. Qualora si presentino forti di un contratto di lavoro ‘full time’, il contributo potrebbe arrivare a un massimo di 3.600 euro, in caso – per questo estremo – rinuncino totalmente al congedo parentale.

La tabella di ripartizione del contributo in base alle percentuali di lavoro parziale

L’Inps ricorda che possono presentare la domanda le seguenti categorie di lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro: dipendenti del settore pubblico o privato; parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps.

Viceversa, non possono presentare la domanda: le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate); le lavoratrici autonome; le lavoratrici in fase di gestazione; le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici del fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità; le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

La domanda va presentata – entro il 31 dicembre 2015 – all’INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati, accedendo al portale Internet dell’Istituto (www.inps.it – Servizi per il cittadino  –  Autenticazione con PIN  –  Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito  –  Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia).

Le interessate, per la presentazione della domanda, dovranno:
−    richiedere preventivamente il PIN “online” e convertirlo in tempo utile in PIN “dispositivo”;
−    presentare preventivamente ed in tempo utile all’Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione ISEE valida). Tale dichiarazione può essere presentata all’Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.

Informazioni necessarie. L’Istituto fornisce anche una serie di informazioni di cui è bene munirsi, da parte delle interessate, prima di accedere alla procedura:

−    dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo, Provincia e Stato di nascita indirizzo, n° civico, CAP, Comune, Provincia e Stato di residenza);
−    in caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione e di ingresso in famiglia;
−    in caso di adozione/affidamento internazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingresso in Italia, data di ingresso in famiglia e dati relativi alla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale (data, Provincia e Comune dei registri di stato civile).
−    data dell’ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;
−    numero di mesi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;
−    dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;
−    dati relativi al proprio inquadramento contrattuale (tipo di contratto ed eventuale percentuale di part-time);
−    dati anagrafici del padre (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo provincia e stato di nascita indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia e stato di residenza);
−    tipo di rapporto di lavoro del padre (lavoratore dipendente – sia del settore pubblico che del settore privato, lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, lavoratore autonomo, lavoratore a domicilio, altra situazione lavorativa) e codice fiscale del datore di lavoro del padre;
−    periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il quale ha fruito dei suddetti periodi.

Cosa si può ottenere. Il contributo è al massimo 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere (cioè un mese continuativo di congedo), in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Per calcolare il periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo in base alla ripartizione della tabella. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11). Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

L’erogazione del beneficio avverrà attraverso il pagamento diretto alla struttura prescelta, che dovrà esibire la richiesta di pagamento stesso e la relativa documentazione. Qualora la lavoratrice chieda il contributo per il servizio di baby-sitting, questo verrà erogato attraverso il sistema dei buoni del lavoro (voucher).

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