Detrazioni spese mensa 2016 al 19% per un limite di spesa di 400 euro a figlio studente, come funziona detraibilità dichiarazione dei redditi 730 e Unico
Le spese della mensa scolastica sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016, tramite modello 730 o Unico? A tale domanda, l’Agenzia delle Entrate risponde dopo aver proposto uno specifico interpello al MIUR circa la spese che possono essere considerate detraibili o meno, sulla base nelle novità introdotte a seguito delle modifiche apportate dal decreto La Buona Scuola e dalla Legge di Stabilità 2016, al TIUR in merito alle detrazioni spese d’istruzione e le deduzioni dei contributi volontari. In particolare, dopo la modifica dell’articolo 15, comma 1 lettera e) al quale è stato aggiunta la nuova lettera e-bis).
Spese mensa scolastica detraibili 2016?
Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, a seguito della risposta del MIUR circa le spese scolastiche detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016 tramite 730 e Unico, l’Agenzia afferma che per valutare la detraibilità di tali spese occorre innanzitutto fare una premessa.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 107/2015, La Buona Scuola e della legge di Stabilità 2016 sono state riformulate le disposizioni del TIUR riguardanti le detrazioni spese d’istruzione. Tale riformulazione, consiste nell’aggiunta all’articolo 15 comma 1 lettera e) della nuova lettera e-bis, ed è proprio in questa nuova lettera che si trova la possibilità per il contribuente di portare a detrazione dalla dichiarazione dei redditi 2016 tramite modello 730 o Unico, le spese mensa scolastica detraibili 2016.
La lettera e) articolo 15 del Tiur comma 1 prima della suddetta riformulazione, riguardava infatti, tutte le spese di istruzione detraibili ora invece disciplina solo le detrazioni spese istruzione universitaria.
La nuova lettera e-bis articolo 15 TIUR comma 1, invece regola le detrazioni delle spese per la frequenza di scuola d’infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.
Lettera i-octies TUIR comma 1, dispone invece la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie e successive modifiche, ai fini dell’innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa, per la quale detrazione è stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuarne l’ambito applicativo.
Spese scolastiche 2016 deducibili o detraibili?
La circolare 3/E 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, sulla base della risposta del MIUR in merito alla distinzione tra i contributi volontari deducibili e le spese d’istruzione detraibili, che la nuova lettera e-bis dell’articolo 15 comma 1 del TIUR, prevede:
Detrazione per le spese di istruzione sostenute dal contribuente per la frequenza dei seguenti istituti scolastici:
Scuole dell’infanzia, ossia, gli ex asili;
Scuole del primo ciclo di istruzione cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
Scuola secondaria di secondo grado, ex superiori,
nel limite massimo di spesa pari a 400 euro ad alunno o studente.
La stessa lettera, prevede inoltre la non cumulabilità di detta detrazione con la deduzione prevista per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Detrazione spese per la frequenza scolastica: rientranti nella nuova lettera e-bis, e detraibili al 19% per un limite massimo di spesa pari a 400 auro:
- Tasse;
- Contributi obbligatori;
- Contributi volontari;
- Altre erogazioni liberali, diverse da quelle indicate nella precedente lettera,
deliberati dai vari istituti scolastici come ad esempio tassa di iscrizione, tassa di frequenza e spesa mensa scolastica.
Deduzione contributi volontari 2016: sono oneri deducibili che rientrano nella lettera i-octies articolo 15 comma 1 del Tiur le spese per la frequenza scolastica intese come i contributi scolastici volontari finalizzati all’:
- Innovazione tecnologica: ad esempio acquisto di cartucce per le stampanti;
- Edilizia scolastica: pagamento di piccoli lavori di manutenzione;
- Ampliamento dell’offerta formativa: acquisito di fotocopie ecc.
Detrazioni spese mensa scolastiche dichiarazione dei redditi 2016 730 e Unico:
Sulla base di tutte queste novità introdotte dal decreto su La Buona Scuola e la Legge di Stabilità 2016 cosa cambia? Le spese della mensa sono spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016? Se si, in che misura ed in quale limite massimo?
Si, le spese mensa sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016 tramite modello 730 e Unico in quanto rientrano nella nuova lettera e-bis art.15 comma 1 del TIUR come spese per la frequentazione scolastica detraibili.
Le detrazioni spese mensa scolastica 2016 è pari al 19% per un limite massimo di spesa pari a 400 euro, per cui 76 euro all’anno per ogni studente. Tale detrazione spetta a prescindere dal livello di scuola frequentato ossia, se primaria o secondaria, se statale o privata.
Fonte http://www.guidafisco.it
Buongiorno,
sapete dirmi in quale quadro va inserita la voce che riguarda la mensa scolastica?
Con quale “Codice spesa”?
Inoltre, se l’importo speso è superiore a 400 euro, devo riportare ugualmente a 400 o la cifra realmente spesa?
Grazie
Nella situazione di 2 genitori con 1 figlio in quale delle 2 dichiarazioni va inserito l’importo di € 400 relativo alla massima cifra inseribile per la mensa scolastica?
Il figlio è carico 50%.
Grazie